Una delle questioni di maggiore impatto per i medici dipendenti, considerate le rilevanti implicazioni che ne conseguono sul piano professionale e personale, è certamente quella dei turni di lavoro e dei limiti al relativo svolgimento imposti dalla normativa vigente.
Sono notoriamente diffuse e persistenti le carenze di organico nelle strutture sanitarie del Paese; con la conseguenza, data l’indifferibile necessità di garantire l’erogazione delle prestazioni assistenziali, che gli operatori sanitari siano sovente costretti all’effettuazione di turni di lavoro oltremodo gravosi e altamente stressanti.
Proprio in ragione di ciò, la questione dei limiti dell’orario lavorativo dei medici italiani è stata affrontata in ambito europeo per verificare il rispetto delle direttive comunitarie emanate in materia, le quali sanciscono il diritto di ogni lavoratore dell’Unione alla delimitazione della durata massima dell’orario di lavoro, nell’intento di garantirne la
sicurezza e la salute, facendo in modo che i lavoratori possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati intervalli di pausa. E la Commissione Europea, rilevato che le norme italiane di recepimento di tali direttive avevano, invece, privato i medici del diritto a un periodo minimo di riposo giornaliero ininterrotto e a un limite massimo nell’orario
settimanale, ha deferito alla Corte di Giustizia l’Italia, la quale, per evitare la condanna, ha poi riallineato la normativa interna a quella eurounitaria con l’art. 14 della legge n. 161 del 2014, a decorrere dal 25 novembre 2015, prevedendo un riposo di 11 ore ogni 24, un limite massimo di 48 ore settimanali, 24 ore di riposo settimanale e 4 settimane di riposo
annuale, fermo restando il limite di lavoro notturno di 8 ore nelle 24 ore.
Tali sono, dunque, i limiti invalicabili dei turni di lavoro da assegnare ai medici dipendenti, riferiti anche ai servizi di guardia e a tutte le prestazioni richieste allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive e che, se superati, come spesso e accade a causa delle carenze degli organici e delle disfunzioni organizzative, legittimano la richiesta di risarcimento dei danni che ne conseguono.
Infatti, l’esser sistematicamente sottoposti ad un impegno lavorativo eccedente i suddetti limiti espone per ciò stesso il dirigente medico ad una usura psico-fisica, assorbendo la gran parte delle sue energie, disponibilità ed attenzioni che avrebbero potuto essere dedicate a sé, alla famiglia ed alla vita sociale, con gli indubbi riflessi negativi sulla compiuta realizzazione della sua personalità che un tale surmenage lavorativo determina.
È evidente, inoltre, che la gravosità dell’impegno di lavoro eccedente la normale tollerabilità può cagionare anche lesioni alla salute dell’operatore, che, ove debitamente accertate, sono anch’esse suscettibili di adeguato ristoro.
Considerata la vastità del fenomeno, la giurisprudenza è chiamata ad occuparsene con sempre maggiore frequenza e le ragioni dei medici, in presenza di significative violazioni dei ricordati limiti, vengono compiutamente riconosciute.
In particolare, si è affermato che la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni
temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all’art. 2087 c.c.) del lavoratore. Peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell’orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere “in re ipsa”, nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore.
Facendo applicazione di tali principi, si segnala, con riferimento all’ambito locale, una recente sentenza del Giudice del lavoro, che, a fronte del reiterato superamento dei limiti legali e contrattuali dell’orario di lavoro di un dirigente ospedaliero e della ripetuta mancata fruizione di riposi giornalieri e settimanali, ha ritenuto sussistente il danno in re ipsa
al riposo e alla personalità, riconoscendogli un ristoro pari ad una percentuale della retribuzione netta mensile percepita moltiplicata per il numero di mesi di durata della gravosità della prestazione lavorativa.
Peraltro, già in precedenza, in un caso di sistematico e rilevante superamento del numero dei turni di pronta disponibilità contrattualmente previsti, era stato accordato al dirigente medico, in sede d’appello, il risarcimento del danno da usura psico-fisica.
Da ultimo, merita di essere richiamata altra sentenza in sede d’appello di diverso distretto, riguardante la mancata fruizione del riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 e lo svolgimento di lavoro notturno per più di 8 ore nelle 24 ore. Tale pronuncia ha, innanzitutto, chiarito che il servizio di guardia che svolgono i medici ospedalieri secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario dev’essere interamente considerato come rientrante nell’orario di lavoro, indipendentemente dalle prestazioni lavorative realmente effettuate, anche, quindi, se il medico ha dedicato una parte dell’orario al sonno. In relazione al lavoro notturno, ha, inoltre, precisato che le otto ore vanno calcolate su base giornaliera e non settimanale, in mancanza di specifiche deroghe da parte della contrattazione collettiva. Nel riconoscere, quindi, al dirigente medico il risarcimento dei danni conseguenti, lo ha quantificato sulla base del costo orario dello stipendio mensile comprensivo della retribuzione di posizione moltiplicato per il numero delle ore lavorate in più rispetto ai riposi non fruiti.
avv. Mariano Morgese































