È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed entra in vigore dal 28 dicembre 2024, il decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Diverse le le novità di interesse per imprese e professionisti

1) Proroga divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

L’articolo 3, comma 6, rinvia di tre mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025, il divieto, PER GLI OPERATORI SANITARI (soggetti che svolgono, in qualsiasi forma, attività sanitaria), di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati.

Attraverso la modifica dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, quindi, fino al 31 marzo 2025, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della  predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera  sanitaria (Sistema TS). Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Pertanto, a seguito della proroga, fino al 31 marzo 2025, gli operatori sanitari devono emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come  canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità. La fattura elettronica è invece obbligatoria per prestazioni rese nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione del caso dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta convenzionati con il SSN, i quali non sono tenuti alla fatturazione nei confronti della ASL per i loro compensi mensili (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 98/E/2015). È altresì obbligatoria per prestazioni nei confronti di strutture sanitarie private o di altri soggetti titolari di partita IVA compresi i rapporti fra medici (esempio: sostituzioni e collaborazioni).

2) Imputazione dei Compensi corrisposti/incassati da professionisti soggetti a ritenuta d’acconto

L’art. 5 comma I lett. b) del D.Lgs. n. 192/2024 ha riscritto le regole di imputazione dei compensi corrisposti/ricevuti dai Professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Secondo le nuove regole, “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”. In tal modo, gli adempimenti si complicano per il professionista che incassa il compenso poiché:

  • l’incasso del compenso deve essere annotato quando è percepito, e quindi, correttamente, nell’anno X+1;
  • il compenso, però, va dichiarato tra i redditi del precedente anno X ma soltanto se il committente certificherà, in qualità di sostituto d’imposta, che la ritenuta è stata versata per l’anno X, fatto di cui il professionista avrà conoscenza soltanto nel momento in cui riceverà l’apposita certificazione.

3) Proroga dell’ obbligo assicurativo per danni catastrofali

L’ articolo 13 rinvia al 31 marzo del 2025 l’obbligo, PER LE IMPRESE, di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Si ricorda che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.Sono escluse dall’obbligo assicurativo:

– le imprese agricole, di cui all’art. 2135 del codice civile, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021);

– le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà:

– riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Al riguardo si segnala che, secondo quanto specificato dall’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024, l’obbligo assicurativo concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;

– coprire danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Sarà un decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione

 

 

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