L’art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., “Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione”, ha introdotto, e poi prorogato fino al 31 dicembre 2029, la possibilità di esercizio a medici, odontoiatri e professionisti sanitari laureatisi in paesi al di fuori della Comunità Europea.
Questa legge, figlia dell’emergenza Covid-19 e messa in campo per andare a coprire, in un primo momento, le carenze di medici presenti sul territorio nazionale, delega alle Regioni quella che era una prerogativa esclusiva del Ministero della Salute, ovvero la valutazione e certificazione dei titoli e delle competenze.
“Prima del 17 marzo 2020 un medico o un odontoiatra con laurea extracomunitaria, che avesse deciso di venire a esercitare in Italia, avrebbe dovuto integrare diversi esami e in più abilitarsi nuovamente all’esercizio della professione. Fatto questo avrebbe dovuto sostenere, davanti a una Commissione Ordinistica, un esame di lingua, per comprendere e farsi comprendere dai pazienti e dai colleghi, e solo dopo il superamento dello stesso si sarebbe potuto e dovuto iscrivere a un Ordine provinciale, requisito quest’ultimo indispensabile per poter esercitare la professione.
In una siffatta logica, le disposizioni sostanziali in materia sono funzionali a garantire che il professionista, che chiede il riconoscimento del titolo conseguito in ambito extracomunitario, sia dotato di adeguata e verificata competenza tecnica, adeguata conoscenza e comprensione della lingua, abbia giurato sul Codice Deontologico e quindi assoggettato all’azione di controllo e disciplinare dell’Ordine d’iscrizione.
E qui si presenta uno dei primi orrori legislativi sostanziali: questi professionisti abilitati all’esercizio pro-tempore non hanno obbligo d’iscrizione al rispettivo albo professionale dell’Ordine di riferimento.
Un fatto grave che, in assenza dell’iscrizione all’Ordine professionale, integra il reato di cui all’art. 348 del codice penale(Esercizio abusivo di una professione), consentendo a cittadini stranieri l’esercizio della medicina e dell’odontoiatria senza una speciale abilitazione dello Stato che, nel caso di specie, si ottiene solo con il superamento dell’esame statale e con l’iscrizione nel rispettivo Albo conservato dal relativo Ordine. Conseguentemente, prescindendo dal Paese di provenienza, che siano cubani o argentini, per esercitare in Italia occorre essere abilitati e iscritti ai rispettivi Albi, cosi’ come per ogni medico e odontoiatra laureatosi nella Comunità Europea.
Gli Ordini hanno, come compito istituzionale, quello di garantire e certificare che questi colleghi si aggiornino e conseguano tutti i crediti formativi necessari per dare una prestazione di garanzia ai pazienti. C’è poi l’azione disciplinare, in caso di violazioni del Codice Deontologico, che viene completamente meno e questo comporta da una parte l’assimetria dei rapporti deontologici con i colleghi regolarmente iscritti e dall’altro l’assoluta assenza di tutele per i pazienti, privati come sono della garanzia dell’azione disciplinare per eventuali violazioni del codice.
Uno stato di fatto che svilisce e discrimina profondamente il lungo impegno formativo obbligatorio cui sono tenuti i medici e gli odontoiatri italiani per esercitare la professione, con l’incognita della qualità dell’assistenza e della sicurezza per il cittadino, con effetti imprevedibili sugli esiti di salute e le conseguenti possibili ricadute risarcitorie sulle aziende ospedaliere e quindi sulle Regioni, la classica zappata sui piedi.
Ne deriva che i sistemi sanitari regionali, e quindi le Regioni, non sembrano avere nessun interesse a verificare la qualità di ciò che offrono ai loro cittadini. Basta tappare quei buchi assistenziali che esse stesse hanno contribuito a creare per la mancanza di una efficace politica di programmazione e di organizzazione dei servizi e delle strutture, con l’aggravante malefica che la nostra, di Regione, ha anche accumulato un insanabile debito economico accompagnato a 17 anni di fallimentare commissariamento, detenendo, unica in Italia, questo miserrimo primato.
Qualcosa si muove
Ma ecco che il 26 marzo c.a. il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, comunica a tutti i presidenti degli Ordini territoriali il passaggio in giudicato della sentenza 2941/2025 del TAR Lombardia, che, in risposta a un ricorso della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dell’Ordine dei Medici di Milano, mette la parola fine alla scorciatoia prevista dalla Regione Lombardia per il reclutamento di medici e specialisti stranieri tramite un riconoscimento solo formale dei titoli conseguiti all’estero, senza una valutazione sostanziale delle competenze acquisite.
La sentenza del TAR annulla la delibera con cui la Regione Lombardia aveva introdotto una procedura molto semplificata per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in Italia, con titoli conseguiti all’estero, di una lista di specializzazioni mediche, poi ampliata con un successivo decreto dirigenziale. E ciò per tutelare l’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti “potenzialmente non qualificati”.
Secondo i giudici amministrativi la delibera regionale, oggetto di ricorso, ha ecceduto i limiti della deroga prevista dall’art. 15 del D.L. n. 34/2023, introducendo una disciplina alternativa a quella nazionale che prescinde dalle verifiche attitudinali, di competenza, di capacità sostanziali e dall’iscrizione in un Albo professionale da parte dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero, a discapito dell’irrinunciabile tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 della Costituzione”.
“Diventa finalmente incontestabile e inconfutabile – scrive Anelli – la circostanza secondo cui le Regioni sono tenute alla verifica del percorso formativo dei medici esteri in maniera derogatoria rispetto alle procedure ministeriali, ma ‘non possono fare a meno di verificare la competenza dei medici da reclutare’, in aderenza a quanto previsto a livello europeo dalla direttiva sulle qualifiche professionali. L’art. 15 del D.L. n. 34/2023 è esplicito nel definire la procedura derogatoria come preordinata a un riconoscimento del titolo estero, e anche la recente proroga al 31/12/29 della disciplina temporanea definisce espressamente l’esito della procedura come un ‘riconoscimento regionale’. Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che l’art. 15 consenta il riconoscimento di qualifiche sanitarie conseguite all’estero senza il rispetto delle garanzie sostanziali di adeguata competenza tecnica, già disciplinate a livello nazionale proprio dal D.Lgs. n. 206/2007. Ne deriva che il riconoscimento della qualifica non è l’effetto diretto di una norma di rango legislativo, ma è subordinato allo svolgimento di una procedura amministrativa, che presuppone l’adozione di una disciplina ad hoc, comprensiva di provvedimenti attuativi delle Regioni, investite di potere amministrativo nella materia”.
Vigilare necesse est
Alla luce di quanto esposto si rafforza sempre più la necessità di una rigida vigilanza del rispetto delle regole per garantire la tutela della salute, la sicurezza delle cure e il corretto e qualificato esercizio della professione medica e odontoiatrica, attraverso la massima attenzione e le azioni che il nostro Ordine e la Federazione riservano e riserveranno a questa sciagurata situazione.
Il Presidente OMCeO Campobasso
Pino De Gregorio
































