La certificazione medica di malattia attestante la temporanea incapacità lavorativa viene redatta dai medici, già da tempo, mediante il canale telematico. Al riguardo, l’Istituto ha pubblicato circolari e messaggi operativi tra i quali si citano, in particolare, le circolari n. 60 del 16 aprile 2010 e 113 del 25 luglio 2013.

Permangono, tuttavia, alcune situazioni, connesse a motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale, per le quali la trasmissione online della certificazione di malattia non risulta possibile.
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del lavoro, può verificarsi il caso in cui “il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea; il lavoratore, allora, presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove
previsto, il certificato di malattia all’Inps, secondo le modalità tradizionali”.
A fronte della ricezione del certificato cartaceo è necessario che l’operatore Inps proceda all’acquisizione immediata dello stesso in procedura.
L’acquisizione è, infatti, di fondamentale importanza per l’attivazione dei processi operativi e per consentire, tra l’altro:

• la corretta gestione del flusso procedurale per le attività inerenti alla disposizione di visite mediche di controllo (vmcd), al conteggio del massimale dei giorni indennizzabili, alla verifica delle somme poste a conguaglio dai datori di lavoro per l’anticipazione delle prestazioni, all’aggiornamento dei dati relativi al domicilio del lavoratore e all’eventuale annotazione del diverso indirizzo di reperibilità;

• l’implementazione delle informazioni utili per le elaborazioni statistiche utilizzate dall’applicativo Data Mining, ai fini dell’individuazione dei soggetti da proporre per l’effettuazione dei controlli medico legali domiciliari;

la segnalazione automatica alle Autorità competenti, mediante il sistema di monitoraggio informatizzato in uso, della ricezione da parte dell’Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati, al fine dell’eventuale esercizio di un’azione sanzionatoria.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si raccomanda alle Strutture territorialmente competenti di porre la massima attenzione nell’acquisire tempestivamente in procedura le suddette certificazioni di malattia, pervenute in formato cartaceo, avendo cura anche di smaltire eventuali giacenze.

Si ricorda che il mancato rilascio di certificazione, in qualsiasi forma, costituisce violazione del codice deontologico e illecito legale. 

>>INPS – Messaggio 6 settembre 2017, n.3459

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