A seguito di numerose segnalazione ricevute da parte di MMG circa ripetute richieste di certificati per la riammissione alla frequenza scolastica, anche per motivi non sanitari, e di una nota inviataci da un dirigente scolastico sulla medesima problematica, abbiamo tenuto un incontro con il Dirigente Scolastico Regionale, la D.ssa Anna Paola Sabatini al fine di chiarire i termine della questione.

Presenti il Presidente e Vice Presidente OMCeO, Carolina De Vincenzo e Giuseppe De Gregorio, sono state rappresentate, da ambo le parti, le criticità determinate dal particolare momento e si è convenuto che, in attesa di un auspicabile intervento in seno alla conferenza di servizio in atto tra la Regione Molise e l’Ufficio Scolastico Regionale, la legislazione vigente e’ chiara e non interpretabile ad personam. Il contenuto dello stato dell’arte sulla certificazione per la riammissione alla frequenza e’ stato inviato all’ufficio scolastico regionale per una diffusione a tutti i dirigenti scolastici regionali.

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Al Dirigente Scolastico Regionale: D.ssa Anna Paola Sabatini

Al Dg Salute regione Molise: D.ssa Lolita Gallo

In risposta a richiesta pervenuta a codesto Ordine Provinciale, da parte di un Dirigente scolastico di istituto superiore, circa la necessità di certificato medico per il rientro alla frequentazione scolastica, successiva ad assenza per malattia, si rappresenta quanto segue:

La Certificazione medica per la riammissione a scuola, come già previsto dal documento di Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e gli OMCeO di Campobasso e Isernia del 14/06/2017, è dovuta esclusivamente in caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni (DPR n. 1518 del 22/12/1967 art. 42); “L’alunno che sia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto  previa  visita  di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della  scuola  o  dell’istituto  di  una dichiarazione del medico curante circa la  natura  della  malattia  e l’idoneità alla frequenza.”

In seguito il Collegato al DDL n. 476 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 Legge di stabilità”, approvato in data 10-07-2019, ha stabilito all’art.4 che “Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”.

Il DPCM del 25-02-2020 ha previsto il certificato medico per le assenze dovute a malattia superiori a 5 giorni, ma con efficacia del dispositivo fino al 31 Marzo.

Per ciò che riguarda, invece, casi e focolai di SARS-CoV2, la circolare ministeriale n. 427 del 24/09/2020, facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21/08/2020, fissa i criteri da seguire nei casi di sospetta infezione da Sars- CoV2 e fornisce chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 per alunni e personale scolastico.

Le disposizioni legislative di cui sopra non prevedono, evidentemente, possibilità interpretative nè tantomeno richieste arbitrarie da parte dell’autorità scolastica, fattispecie che determinerebbe, con l’impossibilità per lo studente del rientro alla frequenza, un grave nocumento per se e la sua famiglia.

Alla luce di quanto rappresentato, e in mancanza di altra disposizione Nazionale e/o Regionale, nessun certificato medico è dovuto per assenze inferiori a cinque giorni e mai se, queste ultime, non riconducibili a stato di malattia.

Fiduciosi di aver fornito ampia delucidazione della materia in oggetto se ne raccomanda massima diffusione a tutti i dirigenti scolastici della Provincia.

Il Presidente OMCeO Campobasso

Carolina De Vincenzo

Testo della lettera

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