DIREZIONE SANITARIA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge di riforma 833 del 1978
- Legge 412 del 1991
- Legge 124 del 2017 (inerente all’attività odontoiatrica)
REQUISITI
Requisito generale per assumere l’incarico di Direttore Sanitario di una struttura sanitaria è il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, l’abilitazione all’esercizio della professione (o laurea abilitante) e l’iscrizione all’Albo.
L’art. 1 comma 153 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede che nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, il Direttore Sanitario sia iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
Per le strutture polispecialistiche presso le quali viene svolta anche attività odontoiatrica, laddove il Direttore Sanitario non sia iscritto anche all’Albo degli Odontoiatri, dovrà essere nominato un Direttore Sanitario responsabile delle attività odontoiatriche iscritto al relativo Albo.
Per i laboratori di analisi il direttore sanitario può essere un medico o un biologo: il medico deve essere in possesso della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche (in alternativa servizio di ruolo quinquennale presso laboratori pubblici). Il direttore sanitario ha l’obbligo di presenza in laboratorio per almeno 30 ore settimanali e può ricoprire tale incarico per un solo laboratorio di analisi.
Per i laboratori di analisi chimico cliniche e tossicologiche il direttore sanitario può essere un medico o un chimico.
N.B. Quando il direttore sanitario è un biologo o un chimico tra i collaboratori del laboratorio deve esserci un laureato in medicina e chirurgia.
Il direttore di un ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione (fisioterapia) deve essere un medico chirurgo con specializzazione in medicina fisica e riabilitazione (fisioterapia) oppure un medico non specialista se nell’ambulatorio è presente uno specialista.
Il direttore di un ambulatorio radiologico deve essere un medico chirurgo con specializzazione in radiologia.
Negli stabilimenti termali il direttore sanitario deve essere un medico chirurgo specializzato in una delle seguenti specializzazioni: medicina interna, idrologia medica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, fisiochinesiterapia, igiene, angiologia, gerontologia e geriatria, otorinolaringoiatria; ginecologia, medicina sportiva, cosmetologia, dietologia oppure medico chirurgo con 5 anni di attività di medico termalista (art. 23 L.R. 10 ottobre 1989 n. 40).
Per quanto riguarda le case di cura private i requisiti variano in base al numero di posti letto superiori o inferiori a 150. Nel primo caso i requisiti sono quelli richiesti per il direttore sanitario degli ospedali pubblici (idoneità nazionale, servizio di ruolo di almeno 5 anni in sanità pubblica o ospedali ecc. – per tutti i requisiti si rimanda all’art. 39 del D.M. 5 agosto 1977). Nel secondo caso, nelle casa di cura di non oltre 150 posti letto, il direttore sanitario deve avere almeno 3 anni di servizio oppure il diploma di specialità in igiene ed in igiene e tecnica ospedaliera od in igiene e medicina preventiva (anche in tal caso si rimanda direttamente all’art. 40 del D.M. 5 agosto 1977). Si ricorda inoltre che, nel caso in cui la struttura abbia più di 150 posti letto, al Direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa (art. 53 della legge 12 febbraio 1968 n. 132).
È stato recentemente eliminato il vincolo territoriale di iscrizione che sanciva l’obbligo in capo al Direttore Sanitario di essere iscritto nell’Ordine della provincia in cui la struttura ha la sede operativa (come stabiliva il comma 536 della Legge 30 dicembre 2018 N. 145).
INCOMPATIBILITA’
Di norma non è prevista incompatibilità per la direzione di più strutture, purché venga garantito il rispetto dell’obbligo orario.
Vi sono tuttavia alcune eccezioni:
- per i laboratori di analisi è consentito lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario in un solo laboratorio (Art. 5 Legge Regionale 29 del 2 Aprile 1985)
- Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura (Art. 1 Comma 155 Legge 124 del 4 Agosto 2017)
Altra situazione di incompatibilità deriva dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro di un medico/odontoiatra quale: dipendente dello Stato o della Regione; dipendente universitario, ospedaliero o ULSS a tempo pieno; convenzionato specialista ambulatoriale (nel caso la struttura sia convenzionata o accreditata).
In particolare, si segnala che l’art.4 (incompatibilità) della Convenzione della Medicina Generale prevede al comma 1, a) che il MMG sia incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente sia da altri enti pubblici che privati, e al comma 1, b) che sia incompatibile con incarichi che configurino conflitto di interesse con le strutture del SSN.
Inoltre, nel caso il Direttore Sanitario non sia a rapporto di dipendenza, l’art. 44 (libera professione) prevede al comma 7 che il massimale degli assistiti del MMG sia decurtato di 37.5 scelte per ogni ora di lavoro in Libera Professione.
Si ricorda inoltre che tra i requisiti minimi specifici di qualità per ottenere l’autorizzazione sanitaria è previsto che il direttore sanitario del poliambulatorio garantisca la propria presenza per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico. È tuttavia specificato che “le relative funzioni possono essere svolte anche da medico specialista operante nel poliambulatorio”: il direttore sanitario può pertanto delegare un altro specialista in sua vece.
Per quanto riguarda i laboratori di analisi, l’art. 5 della legge regionale 2 aprile 1985 n. 29 prevede che il direttore debba essere presente almeno trenta ore settimanali e debba ricoprire tale incarico per un solo laboratorio.
DOVERI E RESPONSABILITA’
Nell’atto di autorizzazione all’esercizio della struttura, sono espressamente citate le responsabilità poste in capo al Direttore sanitario riferite:
- all’organizzazione tecnica-funzionale e buon funzionamento dei servizi;
- all’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico ed infermieristico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali;
- al regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
- al rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla loro specifica attività;
- al controllo delle attività di supporto ed in particolare quelle di disinfezione e di sterilizzazione;
- alla registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti e delle prestazioni effettuate corredate dalle generalità riferite dall’utente;
- alle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- alla vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi.
Il direttore sanitario è inoltre responsabile:
- del rispetto delle norme igienico sanitarie della struttura;
- in materia di rifiuti;
- in materia di privacy della struttura;
- in materia di pubblicità sanitaria;
- della corretta tenuta delle schede sanitarie (cartelle cliniche);
- della tenuta dei farmaci;
- della vigilanza in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari.
Infine, si ricorda che spetta al direttore sanitario pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori della struttura, con particolare riferimento agli atti di esclusiva competenza del medico.
ONERI DEONTOLOGICI
L’articolo 69 del Codice deontologico prevede che il Direttore Sanitario comunichi “tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia”. Inoltre, nel caso in cui il Direttore Sanitario assuma l’incarico in una struttura con sede operativa in provincia diversa rispetto a quella di iscrizione all’Albo, dovrà comunicare l’assunzione e cessazione dell’incarico anche all’Ordine provinciale territorialmente competente perché a quest’ultimo compete l’eventuale esercizio del potere disciplinare nei suoi confronti, limitatamente alle funzioni connesse a tale incarico (comma 536 dell’art. 1 della Legge 145/2018, come modificato dalla Legge 23/12/2021 n. 238).
Poiché la struttura non può essere priva di tale figura, si precisa che la cessazione dell’incarico di un Direttore sanitario deve essere contestuale alla nomina del successivo. Per tale motivazione è auspicabile che la rinuncia all’incarico venga comunicata con congruo anticipo per permettere alla struttura di procedere ad una nuova nomina.
Il Codice deontologico, all’articolo 69, regolamenta la figura del Direttore sanitario e, ribadendo gli obblighi informativi nei confronti dell’Ordine, ne evidenzia alcuni compiti e responsabilità:
- Garantire il rispetto delle norme del Codice di deontologia medica e la difesa dell’autonomia della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera;
- Vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all’organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura;
- Vigilare che non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi.
Gli articoli 55, 56 e 57, in materia di informazione, pubblicità in materia sanitaria e divieto di patrocinio, pur non citando espressamente la figura del Direttore Sanitario, assumono particolare rilevanza essendo tra i suoi compiti vigilare sulla loro corretta attuazione.
Si raccomanda quindi, a tutti gli iscritti DELL’OMCeO di Campobasso che si trovino a ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario presso una struttura sanitaria, di compilare e far pervenire all’Ordine il Modulo che segue
N.B.
- La dichiarazione deve essere trasmessa sia in caso di assunzione dell’incarico sia in caso di cessazione.
- La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: info.cb@pec.omceo.it
- Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
Modulo dichiarazione incarico Direttore Sanitario
Modulo dichiarazione incarico Direttore Sanitario
Art. 55 Informazione sanitaria
“Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni”.
Art. 56 Pubblicità informativa sanitaria
“La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.
È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.
Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
Spetta all’Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti”.
Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali
“Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura”.
PUBBLICITA’ SANITARIA NELLE STRUTTURE PRIVATE
L’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” stabilisce che:
Comma 1 “La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, e sugli elenchi generali di categoria attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
Comma 2 “È in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria”.
ODONTOIATRI
Di seguito facciamo un breve riepilogo di quanto già detto con riferimento alla direzione sanitaria in materia odontoiatrica. La norma di riferimento è la Legge 4 Agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e in particolare l’art 1:
comma 153) “l’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli Odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni (di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409), siano erogate dai soggetti in possesso de titoli abilitanti di cui alla medesima legge;
comma 154) “le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153
comma 155) “Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154”;
comma 156) “il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute”
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Le Società tra Professionisti non sono tenute alla nomina di un direttore sanitario. La legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11) ha infatti previsto la società tra professionisti in modo espresso, mantenendo nel contempo la possibilità di esercitare tali attività secondo i modelli associativi già esistenti (ad esempio, studio associato), come precisato anche nel parere del MISE del 23 dicembre 2016 (prot. 415099).
Il Presidente
Pino De Gregorio
































