Gent.mi Colleghi, come sapete, nella legge di bilancio sono stati approvati due emendamenti che ridefiniscono le regole per una corretta pubblicità sanitaria, che vi riporto in calce.
Sostanzialmente vengono ripetute le indicazioni contenute nella legge Bersani e successive integrazioni, chiarendo che non devono comparire elementi di “ carattere promozionale o suggestionale”.
In sostanza, è possibile propagandare tutto ciò che descrive lo studio: nome ,specializzazioni e master se conseguiti in Università e riconosciuti in Italia, orari, giorni di apertura e chiusura, dotazioni tecnologiche, tariffe.
Si possono descrivere le branche praticate, scrivendo semplicemente implantologia o conservativa se praticata in studio ma non specialista in implantologia o protesi etc. perché tali specialità non esistono; neppure master in qualcosa se è un corso privato e non è stato conseguito in Università o all’estero senza riconoscimento legale in Italia.
Riguardo alla pubblicazione delle tariffe, è possibile scrivere “ prestazione X a Y euro” ma non si può scrivere sconto del Z per cento magari non indicando il prezzo base di partenza perché non è trasparente ed è sicuramente promozionale, come lo è la promessa di qualsivoglia tipo di prestazioni gratuite.
Non è possibile utilizzare nella comunicazione nomi di marchi commerciali di dispositivi medici ( ad esempio invisalign ) ma è possibile scrivere ortodonzia invisibile, trasparente.
Infine molta attenzione va posta nelle comunicazioni di tipo “ informativo” in cui vengono descritte tecniche o procedure, perché molto facilmente si può incorrere nella comunicazione definita “ suggestionale”.
In ogni caso, permanessero dubbi, la Commissione Albo Odontoiatri è a vostra disposizione per valutare se il messaggio previsto sia conforme, prima della sua diffusione ,a quanto dettato dalla legge e dal Codice Deontologico.
Il testo della norma, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
“1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.”
2. In caso di violazione delle disposizioni sull’informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all’albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
IL PRESIDENTE CAO
Domenico Coloccia