L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale delle pensioni percepite dai medici residenti all’estero, affrontando il caso di un trattamento previdenziale liquidato in regime di cumulo tra INPS ed ENPAM.
La questione prende spunto dalla posizione di un medico trasferitosi in Lussemburgo, titolare di una pensione erogata dall’INPS comprensiva anche di una quota maturata presso l’ENPAM. Con la risposta all’interpello n. 112 del 2026, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la pensione non può essere considerata come un unico trattamento, ma deve essere distinta in base alla natura dei contributi che l’hanno generata.
Secondo quanto chiarito, la quota derivante dall’attività libero-professionale è soggetta a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del pensionato, in applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Diverso, invece, il regime previsto per la parte maturata nell’ambito dell’attività di specialista ambulatoriale svolta presso il Servizio sanitario pubblico, che continua a essere assoggettata a imposizione fiscale in Italia.
Il pronunciamento dell’Agenzia introduce un elemento di rilievo per i medici già residenti all’estero e per quanti stanno valutando un trasferimento fuori dall’Italia, evidenziando come il trattamento fiscale possa variare in relazione all’origine della pensione e alle modalità con cui il trattamento previdenziale viene erogato.
Si tratta di un chiarimento destinato ad avere ricadute pratiche per numerosi professionisti, anche alla luce delle possibili implicazioni per i titolari di pensioni ENPAM liquidate in regime di cumulo. Sarà ora l’applicazione concreta di questo orientamento a definirne gli effetti nei singoli casi.































