Per il Tribunale amministrativo non possono essere esclusi dal concorso di ammissione al corso di Medicina Generale i soggetti che appaiano in grado di garantire il possesso del titolo alla data di inizio dell’attività

Via libera al concorso di ammissione al corso di Medicina Generale anche per i laureati che non hanno conseguito l’abilitazione professionale. Lo ha deciso il Tar del Lazio che con la sua sentenza annulla decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006. Ministero della Salute del 7 marzo 2006, nella parte in cui preclude la partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di Medicina Generale ai laureati in Medicina non ancora abilitati, è la prima vittoria di merito degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, al fianco della Fp Cgil Medici, che mette un punto fermo sulla questione: tutti i laureati non ancora abilitati potranno partecipare alla prova”.

A farlo sapere è la Funzione Pubblica Cgil Medici.Per il segretario nazionale della Fp Cgil Medici, Massimo Cozza, “è una buona notizia che rafforza la nostra richiesta, portata avanti con Cisl e Uil, di arrivare subito alla laurea abilitante per consentire a tutti i medici di poter accedere prima alla formazione e al mondo del lavoro”.  Secondo la sentenza del Tar Lazio numero 5594 del 19 maggio 2017, in piena aderenza alle tesi degli avvocati, ‘è irragionevole – e comunque eccedente il criterio di stretta proporzionalità allo scopo – l’esclusione dal concorso dei soggetti che appaiano in grado di garantire il possesso del titolo alla data di inizio dell’attività’. “Una disposizione – conclude Cozza – che oltre tutto discriminava tra medici italiani che dovevano essere in possesso dell’abilitazione alla data di presentazione della domanda e medici comunitari che invece possono registrare l’abilitazione entro la data di inizio del corso di formazione”.

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