Sentenza Corte Costituzionale n. 217/19 – Onorari dovuti al consulente tecnico di parte – anticipazione diretta da parte dell’erario e non prenotazione a debito a domanda in caso di impossibilità della ripetizione.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale 1° Serie Speciale – Corte
Costituzionale – n. 40 del 2-10-2019 – è stata pubblicata la sentenza n. 217 del 2019 (All.
n. 1) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost.,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella
parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e
all’ausiliario del magistrato siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e
successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di
ripetizione), anziché direttamente anticipati dall’erario.
La Corte Costituzionale, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in
materia, ha sottolineato che la norma censurata è irragionevole proprio perché, in luogo
dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività
di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva
prenotazione a debito del relativo importo (se non è possibile la ripetizione). Infatti, tale
meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a
debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo, incentrato sulla
regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.
In conclusione si rileva che la novità della pronuncia sta nella dichiarazione di incostituzionalità
dell’applicazione dell’istituto della “prenotazione a debito”, che secondo il precedente indirizzo
doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti, notai e custodi.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
All._1_G.U._2_ottobre_2019_sent._Corte_Costituzionale_n._217