La Corte di Cassazione ha ribadito che è escluso che tra i compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali per l’attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati rientri il corrispettivo per l’uso del mezzo proprio in occasione di visite fiscali disposte su richiesta di Enti pubblici.
FATTO E DIRITTO: La Corte di appello aveva motivato come se il caso fosse riferibile ad un medico dipendente, mentre la ricorrente è medico convenzionato. L’unica questione controversa in giudizio, sulla quale la Corte di appello era chiamata ad esprimersi, era se l’indennità rivendicata spettasse al medico convenzionato anche nel caso in cui le visite fiscali domiciliari fossero state espletate su richiesta di un datore di lavoro pubblico o solo nel caso in cui – come, ritenuto dalla Asl – queste fossero state effettuate su richiesta di un datore di lavoro privato. Deve ritenersi fatto incontroverso che la dott.ssa P. abbia svolto le sue prestazioni (visite fiscali domiciliari) in base ad un rapporto di convenzione a tempo indeterminato. La questione controversa è se spetti al medico convenzionato il pagamento dell’indennità a titolo di corrispettivo per l’uso del mezzo proprio in occasione di visite fiscali eseguite su richiesta di datori di lavoro pubblici. Nel caso di specie, la ASL ha erogato alla ricorrente il rimborso delle spese di benzina di cui D.P.R. n. 22 luglio 1996, n. 484, art. 14 lett. e), primo comma, ma non le ha corrisposto l’indennità contemplata dal secondo comma della stessa disposizione, e successive analoghe disposizioni di cui al D.P.R. n. 270/2000 e all’art. 39 Accordo regionale Integrativo dell’11.12.2003, approvato con d.G.R. n. 566/2004. Deve pure osservarsi che questa Corte si è già espressa sul tema controverso, con soluzione che si intende ribadire nella presente sede. Con la sentenza n.17019 del 2006, ha confermato la soluzione del giudice di merito secondo cui il compenso in questione non può essere erogato per gli accertamenti medico-legali richiesti dalla pubblica amministrazione, perché il citato art. 14 lo subordina alla duplice condizione della incidenza del corrispondente onere a carico del datore di lavoro richiedente e della ricezione del correlativo importo da parte dell’Azienda. In tale occasione, è stato dunque escluso che tra i compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali per l’attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati rientri il corrispettivo per l’uso del mezzo proprio in occasione di visite fiscali disposte su richiesta di enti pubblici.