A seguito di numerosissime segnalazioni di pazienti e colleghi si comunica quanto segue:

Il certificato medico  è “la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa”.
Pertanto, si ritiene che il certificato medico debba contenere non solo dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, bensì ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell’esercizio della sua professione (ad esempio, la sottoposizione a vaccinazioni, l’idoneità al lavoro, l’idoneità alla pratica sportiva, la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.).
L’incentivo alla dematerializzazione che ha coinvolto la P.A. e ha visto l’introduzione del CAD (Codice della amministrazione Digitale) ha avuto riflessi anche per quanto riguarda i certificati medici in quanto molti di questi, in particolare quelli relativi ai settori previdenziali e assistenziali, sono compilati e inviati in via telematica.

Cosa deve contenere il certificato e il referto medico

Nel certificato, nel referto di visita o prestazione diagnostica devono essere riportati alcuni dati essenziali ovvero:
  1. Le generalità del medico certificatore (nome, cognome, qualifica, recapito, eventuale struttura sanitaria di appartenenza)
  2. Le generalità del paziente/richiedente, l’oggetto della certificazione (diagnosi o prognosi)
  3. Il luogo e la data del rilascio
  4. Timbro e firma del medico (In mancanza di Timbro n. iscrizione all’Ordine di appartenenza)

L’estensore del certificato o del referto deve essere sempre identificabile

L’art. 24 del Codice di Deontologia medica prevede che il medico sia tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati. Il mancato rilascio e/o la delega a terzi costituisce grave illecito deontologico e legale, oltre che violazione dei diritti, disagio e danno economico per i pazienti.
Il testo dovrà dunque essere redatto in maniera chiara, precisa, completa e soprattutto attestare fatti rispondenti al vero che il medico ha potuto rilevare personalmente. Il requisito della veridicità tra quanto osservato e quanto asserito non significa certezza assoluta, bensì corrispondenza veritiera, dunque possibile, reale e correlata, riscontrata personalmente dal medico che ne attesta l’esistenza.

Si raccomanda a tutti gli iscritti di attenersi scrupolosamente a quanto rappresentato, per le conseguenti implicazioni deontologiche e legali che, in mancanza dei dati essenziali sopracitati, ne derivano.

Ai Direttori Sanitari di strutture pubbliche e convenzionate la responsabilità e il compito di vigilanza sui comportamenti dei sanitari interessati.

Il Presidente OMCeO Campobasso

Giuseppe De Gregorio

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