Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (vale a dire un indirizzo elettronico certificato contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ndr) all’Ordine di appartenenza. E’ quanto previsto dal Decreto Semplificazione, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Diffida ad adempiere per i professionisti

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Giro di vite per gli Ordini

Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi aggiornamenti, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Ad evitare di essere messi, vicendevolmente, in grande imbarazzo e difficoltà, preghiamo vivamente tutti gli iscritti, che non avessero adempiuto, a fornirsi di PEC e a comunicarla tempestivamente a codesto Ordine.

Ricordiamo che poco piu’ di un anno fa questo stesso Ordine ha deliberato la fornitura gratuita della PEC per tutti i Medici e gli Odontoiatri regolarmente iscritti.