La circolare ministeriale 427 del 24 settembre 2020, facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, fissa i criteri da seguire nei casi di sospetta infezione da Sars- CoV2 e fornisce chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni e personale scolastico.
Come primo punto viene specificato che in caso di febbre superiore a 37,5°, oppure in caso di sintomi compatibili con la SARS-CoV2, scatta automaticamente il tampone
La circolare ha individuato quattro fattispecie:
1) Positivo al test diagnostico per SARS-CoV2
2) Negativo al test diagnostico per SARS-CoV2
3) Convivente di un caso accertato
4) Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
Ecco, in sintesi, cosa è previsto punto per punto:
1) Se il risultato del test è positivo, il caso viene subito notificato. Contestualmente si avvia la ricerca dei contatti e si avviano le procedure per sanificare i locali interessati nella struttura scolastica. Per quanto riguarda la guarigione, si seguono le indicazioni scientifiche che prevedono due tamponi a distanza ravvicinata (24 ore l’uno dall’altro). Con il doppio risultato negativo termina l’isolamento e si può procedere con l’inserimento nella comunità. Per tornare a scuola sarà però necessario ottenere attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia.
2) Se invece il risultato del test è negativo, sarà il PLS/MMG a indicare il percorso clinico/diagnostico – compresa l’eventuale ripetizione del test – per il reinserimento a scuola. Nel caso in cui la malattia diagnosticata sia diversa dalla SARS-CoV-2, la persona interessata resterà a casa fino a quando non sarà completamente guarita.
3) Nel caso di convivenza con un caso accertato è prevista la quarantena. Quest’ultima non scatta per i contatti più stretti dell’alunno in quarantena, ossia compagni di classe e docenti, salvo successive valutazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione.Tale valutazione avviene in caso di test con esito positivo effettuato sul contatto stretto convivente di un caso accertato.
4) Quando l’operatore scolastico o alunno risultato positivo al test guarisce, si procede con il doppio tampone, da ripetersi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi danno esito negativo si predispone l’attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità. Se invece si riscontrano malattie diverse dalla SARS-CoV2 (e il tampone è dunque negativo), si resta a casa fino all’avvenuta guarigione clinica. Anche in questo caso è necessaria un’attestazione: dovrà specificare che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19.
Circolare MS 427 del 24 09 2020
Circolare MS 17167 del 21 08 2020